Ogni anno migliaia di pensionati italiani lasciano il Paese per vivere altrove, spesso senza aver chiarito fino in fondo un aspetto decisivo: la tassazione della pensione italiana all’estero non dipende esclusivamente dal luogo in cui si sceglie di vivere, ma da regole precise che vanno verificate prima di partire. Un flusso uguale e contrario, nel frattempo, porta pensionati stranieri verso i piccoli comuni del Sud Italia, attratti da un regime fiscale pensato apposta per loro. Due movimenti opposti, un unico filo conduttore: il confine sposta la residenza, ma anche il conto delle tasse.
Trasferirsi all’estero da pensionati: il primo nodo è la residenza fiscale
Prima di ogni valutazione sul regime fiscale applicabile, conta stabilire dove si è davvero residenti. Dal primo gennaio 2024 l’articolo 2 del TUIR individua tre criteri alternativi per attrarre la residenza fiscale in Italia: la residenza civilistica, cioè la dimora abituale; il domicilio, ridefinito come il luogo delle relazioni personali e familiari; la presenza fisica sul territorio per la maggior parte del periodo d’imposta, calcolata sulla soglia dei 183 giorni comprese le frazioni. Basta la ricorrenza di uno solo di questi elementi per restare fiscalmente residenti in Italia, anche vivendo la maggior parte dell’anno altrove. La riforma ha inciso soprattutto sul domicilio, che prima guardava anche agli affari e oggi si concentra sui legami affettivi: chi lascia il lavoro ma mantiene la famiglia in Italia rischia di scoprire che la residenza fiscale non si è affatto trasferita insieme a lui.
Iscrizione AIRE: perché da sola non basta
L’iscrizione all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, resta un passaggio necessario ma non più sufficiente da solo a dimostrare l’uscita dalla residenza fiscale italiana. Dal 2024 la mancata iscrizione non comporta più una presunzione assoluta di residenza in Italia, ma una presunzione relativa che il contribuente può superare con prove concrete. Il rovescio della medaglia riguarda chi si iscrive all’AIRE ma continua a mantenere in Italia il centro dei propri interessi vitali, dal coniuge ai figli iscritti a scuola, dal conto corrente principale alle utenze di casa. In questi casi l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza estera formale, ricostruendo quella sostanziale attraverso gli elementi di fatto raccolti nei controlli.
Chi tassa la pensione italiana quando si vive all’estero
Una volta chiarita la residenza, resta da capire chi ha il diritto di tassare l’assegno pensionistico. Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia distinguono generalmente tra pensioni pubbliche, erogate da un ente statale per un’attività di lavoro dipendente pubblico, e pensioni private, versate da datori di lavoro privati o da enti previdenziali generali come l’INPS. Le prime restano quasi sempre imponibili solo nello Stato che le eroga, indipendentemente da dove risieda il pensionato; le seconde seguono più spesso il criterio della residenza, con tassazione nel Paese in cui il beneficiario vive stabilmente. Le eccezioni non mancano, e ogni convenzione bilaterale può introdurre varianti rispetto allo schema generale, per cui il testo dell’accordo specifico va sempre controllato caso per caso.
Ritenute INPS e rimborsi: come funziona in pratica
Sul piano operativo, l’INPS applica di norma una ritenuta alla fonte sulle pensioni erogate a chi risulta residente all’estero, salvo che la convenzione applicabile preveda la tassazione esclusiva nel Paese di residenza. In quel caso il pensionato può chiedere il rimborso delle imposte trattenute in eccesso, presentando la documentazione richiesta e il certificato di residenza fiscale estera, senza che questo assicuri tempi rapidi o un esito automatico. Il tema si intreccia spesso con una riflessione più ampia sulla previdenza, dato che costruire per tempo una pensione integrativa solida aiuta a non lasciare nulla al caso quando arriva il momento di valutare un trasferimento.
Il caso opposto: i pensionati esteri che scelgono l’Italia
Il fenomeno però corre anche in senso inverso. Da alcuni anni un numero crescente di pensionati stranieri sceglie di trasferirsi nei piccoli comuni del Mezzogiorno per beneficiare della flat tax al 7% per i pensionati esteri, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e disciplinata dall’articolo 24-ter del TUIR. L’agevolazione sostituisce l’IRPEF ordinaria con un’imposta unica del 7% su tutti i redditi di fonte estera, a condizione che il beneficiario non sia stato fiscalmente residente in Italia nei cinque anni precedenti e trasferisca la residenza in un Comune del Sud con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, soglia aggiornata proprio nel 2026. Il regime dura complessivamente dieci periodi d’imposta. Qui la cancellazione anagrafica e la conseguente iscrizione all’AIRE è un requisito sostanziale, non bastando la sola prova della residenza estera per via convenzionale come accade in altre agevolazioni. Le pensioni erogate dall’INPS restano comunque escluse dall’aliquota agevolata e continuano a scontare la tassazione ordinaria italiana. Studio Tibaldo segue casi di trasferimento fiscale internazionale in entrambe le direzioni, sia in uscita sia in entrata.
Patrimoni e conti lasciati in Italia: cosa resta da dichiarare
Chi lascia l’Italia mantenendo un immobile, un conto corrente o altri beni nel Paese non si libera automaticamente da ogni obbligo verso il fisco italiano. Diventando non residente, il contribuente non è più tenuto al monitoraggio del quadro RW, pensato per chi vive in Italia e detiene patrimonio all’estero, situazione opposta rispetto a chi si trova nella condizione inversa. Restano invece dovute le imposte sui redditi di fonte italiana, come i canoni di un affitto o le plusvalenze da vendita di un immobile situato nel territorio nazionale, oltre all’IMU sulle proprietà possedute. La pagina informativa fiscale INPS per i residenti all’estero chiarisce nel dettaglio quali adempimenti sopravvivono al trasferimento della residenza, un aspetto spesso sottovalutato da chi si concentra solo sulla nuova tassazione estera.
Prima di fare le valigie: le verifiche da non saltare
Tre verifiche, in definitiva, meritano di essere affrontate prima di qualunque trasferimento: dove si radica realmente la residenza fiscale, chi ha il diritto di tassare la pensione una volta stabiliti all’estero, e cosa resta da dichiarare per i beni rimasti in Italia. Chi valuta il percorso inverso, trasferendosi in Italia per accedere a un regime agevolato, deve controllare con altrettanta attenzione i requisiti di accesso e le cause di decadenza, spesso più stringenti di quanto sembri a prima lettura. Una valutazione professionale del caso specifico, condotta prima e non dopo la partenza, resta il modo più sicuro per evitare sorprese fiscali indesiderate.
